Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
presentato il: 29/04/2008
tipo di iniziativa: Parlamentare
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ultimo status: 16/09/2009 Camera: in corso di esame in commissione
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iter parlamentare del disegno di legge:
- 29/04/2008C.344
presentato alla Camera
- C.344
da approvare alla Camera
-
da approvare al Senato
-
diventa legge
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La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse: a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II; b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III. 2. Le attività svolte nell’ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell’ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
primi firmatari: |
relatori: |
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commissioni assegnatarie in sede referente:
- Sede Referente: Camera XI Lavoro
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gli interventi dei parlamentari sul disegno di legge:
i più recenti:
data: |
sede: |
intervento di: | link al testo: |
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25/11/2010 |
V Bilancio e Tesoro Camera |
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25/11/2010 |
V Bilancio e Tesoro Camera |
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