Atto a cui si riferisce:
S.1611 [Ddl intercettazioni] Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- Frontespizio
- PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
- PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
- DISEGNO DI LEGGEArticolato (Testo a fronte)
- DISEGNO DI LEGGE N. 212
- DISEGNO DI LEGGE N. 547
- DISEGNO DI LEGGE N. 718
- DISEGNO DI LEGGE N. 932
Legislatura 16º - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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Nn. 1611, 212, 547, 781 e 932-A
Relazione orale
Relatore Centaro
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TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 28 maggio 2010 PER IL DISEGNO DI LEGGE Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (n. 1611) presentato dal Ministro della giustizia (V. Stampato Camera n. 1415) approvato dalla Camera dei deputati l’11 giugno 2009 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza |
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E PER I DISEGNI DI LEGGE Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni d’iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale d’iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008 Norme in materia di intercettazioni telefoniche d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2008
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Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia d’iniziativa dei senatori CASSON, FINOCCHIARO, ADAMO, CAROFIGLIO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2008 dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1611 NONCHÉ sui voti della regione Valle d’Aosta (n. 20) attinenti ai predetti disegni di legge E SULLA PETIZIONE del signor Alessandro Rocchi (n. 848) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2009
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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul disegno di legge n. 1611 e su emendamenti
(Estensore: Boscetto)
28 aprile 2010
La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, osserva in via preliminare che le disposizioni da esso recate, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, realizzano un equilibrato e soddisfacente bilanciamento tra i molteplici diritti costituzionali coinvolti, in particolare tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni di cui all’articolo 15 della Costituzione e il diritto di cronaca e di informazione di cui all’articolo 21 della Costituzione, risultando anche pienamente conformi ai princìpi costituzionali in materia di giurisdizione, in specie a quelli contenuti all’articolo 111 della Costituzione.
Esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
– all’articolo 1, comma 10, lettera a), in riferimento alla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competenti al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale, si ritiene opportuno verificare la compatibilità di tale soluzione con i princìpi generali in materia processuale; si ritiene, inoltre, che la previsione ivi contenuta, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni, appare suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l’ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l’emissione di misure cautelari, introducendo così un parametro soggettivo improprio rispetto alla natura di strumento di indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Si esprime, pertanto, un parere favorevole sull’emendamento del Governo 1.1000 il quale, nel prevedere come requisito per autorizzare le intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, consente di risolvere in termini oggettivi la definizione di quel presupposto;
– all’articolo 1, comma 29, capoverso «Art. 90-bis», si ritiene opportuno valutare la possibile incongruità della previsione ivi contenuta, volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria;
– in riferimento all’emendamento 1.2007, volto ad introdurre nell’ordinamento il reato di riprese e registrazioni fraudolente, si segnala l’opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista;
– quanto all’emendamento 1.2009, volto a modificare la legge n. 140 del 2003, attuativa dell’articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene l’autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia;
– si esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge n. 1611
(Estensore: Azzollini)
29 aprile 2010
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
su emendamenti
(Estensore: Tancredi)
4 maggio 2010
La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.92, 1.296, 1.297, 1.245 (limitatamente al comma 23-bis) e 1.246 (limitatamente ai commi 23-bis e 23-ter).
Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull’emendamento 1.292.
In relazione all’emendamento 1.174 il parere è non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d’invarianza degli oneri.
Infine, in relazione agli emendamenti 1.180, 1.181 e 1.182 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le parole: «di pubblico servizio o» siano soppresse.
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DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
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Approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
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—- |
—- |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: |
1. Identico. |
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«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli». |
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2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
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a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11»; |
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b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento». |
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3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
3. Identico. |
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a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»; |
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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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«5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5». |
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4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto». |
Soppresso |
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5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
4. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. |
Soppresso |
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2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis». |
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico». |
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6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente: |
5. Identico. |
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«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato». |
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7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente: |
6. Identico: |
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«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis». |
«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis». |
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8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
7. Identico. |
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«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi». |
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8. Al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all’articolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo». |
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9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
9. Identico: |
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«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: |
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. Identico: |
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a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; |
a) identica; |
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b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; |
b) identica; |
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c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; |
c) identica; |
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d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; |
d) identica; |
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e) delitti di contrabbando; |
e) identica; |
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f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; |
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori; |
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g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice. |
g) identica. |
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2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa». |
2. Identico». |
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10. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: |
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«Art. 266-ter. – (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche: |
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a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni; |
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b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale. |
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2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice. |
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Art. 266-quater. - (Intercettazione di corrispondenza postale). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione». |
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10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
11. Identico: |
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: |
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«1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»; |
«1. Il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l’assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) sussistono gravi indizi di reato; b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti; |
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c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede; |
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d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti; |
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e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. |
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1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati»; |
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b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: |
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«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»; |
«1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»; |
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c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: |
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: |
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«1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l’articolo 203. |
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203»; |
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1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato. |
Soppresso |
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1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»; |
Soppresso |
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d) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
d) identica; |
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«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»; |
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e) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
e) identico: |
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«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»; |
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l’esigenza di impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi»; |
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f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
f) identico: |
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«3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa. |
«3-bis. Quando le operazioni di cui all’articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa. |
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3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»; |
3-ter. Identico»; |
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g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»; |
g) identica; |
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h) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
h) identica. |
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«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni». |
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11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
12. Identico: |
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a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: |
a) identica; |
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«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269. |
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2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione. |
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3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»; |
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b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: |
b) identica; |
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«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»; |
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c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: |
c) identico: |
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«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga. |
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga. |
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5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. |
5. Identico. |
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6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»; |
6. Identico»; |
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d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: |
d) identico: |
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«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4. |
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento ai sensi del comma 4. |
|
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127»; |
6-ter. Identico»; |
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e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: |
e) identico: |
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«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. |
«7. Identico. |
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7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. |
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. |
|
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7». |
8. Identico». |
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12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
13. Identico. |
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a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»; |
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b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»; |
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c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunqua ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale». |
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13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
14. Identico: |
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«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte». |
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte». |
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14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
15. Identico. |
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«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all’articolo 267, comma 3, l’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili. |
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|
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo e nello stesso termine in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell’esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi. |
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3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. |
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4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. |
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5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall’articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3. |
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6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia. |
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7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto. |
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8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l’autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. |
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9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». |
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15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5». |
16. Identico. |
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16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
17. Identico. |
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«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266». |
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17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: |
18. Identico. |
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«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». |
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18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure». |
19. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata nell’ordinanza per l’applicazione delle misure». |
|
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine». |
Soppresso |
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20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
20. Identico. |
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«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero». |
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21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente: |
21. Identico: |
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«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. |
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. Identico. |
|
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». |
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». |
|
|
22. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: |
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«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale». |
|
22. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),». |
23. Identico. |
|
23. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: |
24. Identico. |
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a) il comma 1 è abrogato; |
|
|
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»; |
|
|
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: |
|
|
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti. |
|
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2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato». |
|
|
24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: |
25. Identico. |
|
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»; |
|
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b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
|
«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»; |
|
|
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
|
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«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice. |
|
|
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato. |
|
|
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»; |
|
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d) il comma 3-bis è abrogato. |
|
|
25. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: |
26. Identico. |
|
a) il comma 2 è abrogato; |
|
|
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1». |
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|
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
27. Identico: |
|
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. |
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni. |
|
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. |
Identico. |
|
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno. |
Identico. |
|
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. |
Identico. |
|
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»; |
Identico»; |
|
b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»; |
b) identica; |
|
|
c) dopo l’articolo 616 è inserito il seguente: |
|
|
«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. |
|
|
La punibilità è esclusa: |
|
|
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell’ambito di un procedimento innanzi all’autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell’ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia; |
|
|
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell’ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato; |
|
|
c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale. |
|
|
Il delitto è punibile a querela della persona offesa»; |
|
c) all’articolo 617 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
d) all’articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; |
«Identico»; |
|
d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente: |
e) identico: |
|
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»; |
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni»; |
|
e) all’articolo 684, le parole: «con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»; |
f) identica; |
|
f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
g) identica; |
|
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale. |
|
|
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»; |
|
|
g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente: |
h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente: |
|
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032». |
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Identico». |
|
27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: |
28. Dopo l’articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: |
|
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote». |
«Art. 25-decies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. Identico». |
|
28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
29. Identico: |
|
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: |
a) identico: |
|
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; |
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; |
|
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; |
b) identica; |
|
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: |
c) identica; |
|
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»; |
|
|
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»; |
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»; |
|
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: |
e) identico: |
|
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». |
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». |
|
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente: |
30. Identico. |
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«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti». |
|
|
|
31. All’articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: |
|
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«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. |
|
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4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale». |
|
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32. All’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: |
|
|
«6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l’inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari». |
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30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. |
33. Identico. |
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34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all’esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia. |
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31. All’attuazione del comma 30 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
35. All’attuazione del comma 33 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
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32. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato. |
36. Identico. |
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33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: |
37. Identico. |
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a) all’articolo 139: |
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1) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c)»; |
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2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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«5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. |
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5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. |
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5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»; |
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b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,». |
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38. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente: |
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«h-bis) l’inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali». |
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34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. |
39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo. |
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40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-bis, 329, 329-bis e 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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41. Le disposizioni di cui all’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all’attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti. |
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35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. |
42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. |
DISEGNO DI LEGGE
N. 212
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il Procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario, sia venuto a conoscenza ai sensi degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 269 del codice di procedura penale.
2. I procuratori della Repubblica informano altresì il Ministro della giustizia con le stesse modalità dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta, in merito alle comunicazioni di cui all’articolo 1 e al loro contenuto.
Art. 3.
1. Il Ministro dell’interno informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta sul numero delle intercettazioni preventive secondo quanto previsto dall’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dall’articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dall’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
DISEGNO DI LEGGE
N. 547
D’iniziativa del senatore Costa
Art. 1.
1. All’articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».
Art. 2.
1. Al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».
Art. 3.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione».
Art. 4.
1. Il comma 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».
Art. 5.
1. Al comma 1 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell’articolo 268, comma 6,».
2. Al comma 2 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».
Art. 6.
1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. L’ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».
Art. 7.
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6».
Art. 9.
1. Al primo comma dell’articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 10.
1. All’articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione».
DISEGNO DI LEGGE
N. 718
D’iniziativa dei senatori Della Monica
ed altri
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 114 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l’ipotesi di segretazione prevista dall’articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all’intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell’udienza preliminare»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell’articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.
2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell’articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell’effettuazione delle procedure di cui all’articolo 268-ter, comma 1»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 220 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 240-bis
e 240-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell’articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all’articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.
2. Il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell’udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All’esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Si applicano le disposizioni dell’articolo 269, comma 2».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 266 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».
Art. 5.
(Modifica all’articolo 266-bis del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 266-ter
e 266-quater del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 267 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione ai sensi dell’articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell’assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l’intercettazione è disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall’articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».
Art. 8.
(Introduzione dell’articolo 267-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 268 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
Art. 10.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, secondo le modalità di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all’articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-ter).
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.
3. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter».
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 269 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
Art. 12.
(Modifica all’articolo 270 del codice
di procedura penale)
1. Il comma 2 dell’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 292 e 293 del codice
di procedura penale)
1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».
2. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, sopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l’acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell’articolo 268-quater, comma 3».
Art. 14.
(Modifica all’articolo 295 del codice
di procedura penale)
1. Il comma 3 dell’articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
Art. 15.
(Introduzione dell’articolo 329-bis
del codice di procedura penale)
1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».
Art. 16.
(Modifica all’articolo 380 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 17.
(Modifica all’articolo 431 del codice
di procedura penale)
1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4;
h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui all’articolo 268-ter, comma 1».
Art. 18.
(Modifiche all’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)
1. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 5, del codice, e dell’archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
(Introduzione dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice.
2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio».
Art. 20.
(Introduzione dell’articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell’articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell’articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell’ammenda da euro 5.000 a 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».
Art. 22
(Responsabilità degli enti)
1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».
Art. 23.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all’articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;
b) all’articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;
c) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordinanza di cui al comma 1 per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
Art. 24.
(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;
c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 25.
(Abrogazioni)
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 240 e il comma 1-bis dell’articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.
3. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 4 è abrogato.
4. L’articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
Art. 26.
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Disposizioni attuative
e copertura finanziaria)
1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l’ente che deve provvedere alla loro omologazione. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
N. 932
D’iniziativa dei senatori Casson ed altri
Art. 1.
1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
Art. 2.
1. Al comma 1 dell’articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le norme del presente capo».
Art. 3.
1. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazione di corrispondenza postale). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. – (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:
a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».
Art. 4.
1. L’articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione ai sensi dell’articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l’articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.
4. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.
5. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.
6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
7. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.
Art. 5.
1. Dopo l’articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 6.
1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l’ente che deve provvedere alla loro omologazione.
3. All’attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. – (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni) - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l’utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.
9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell’articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, secondo le modalità di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all’articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell’articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede. L’eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.
3. Il giudice dispone l’acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
4. La persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l’adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all’articolo 268-ter.
5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale.
Art. 268-quinquies. – (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice) - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter».
Art. 8.
1. L’articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 269. - (Conservazione della documentazione) – 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d’ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d’ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a).
4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.
5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale».
Art. 9.
1. Il comma 2 dell’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
Art. 10.
1. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto».
2. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».
Art. 11.
1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
Art. 12
1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. Le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 13.
1. Dopo l’articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite) – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell’articolo 253, comma 2, o che provengano comunque dell’imputato.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza) – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti. Qualora sugli stessi debbano essere effettuati in va preliminare accertamenti tecnici di cui agli articoli 359 e 360, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di un mese, prorogabile motivatamente, per una sola volta, per un altro mese.
2. Il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell’udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All’esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Si applicano le disposizioni dell’articolo 269, comma 2».
Art. 14
1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a che l’imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell’articolo 269».
Art. 15.
1. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare che, nel mese successivo, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.
Art. 16.
1. Dopo l’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
Art. 17.
1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4».
Art. 18.
1. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 7, del codice, e dell’archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.
3. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
1. Dopo l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni) – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice.
2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio».
Art. 20.
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all’articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell’articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell’ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».
Art. 22.
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-sexies.1. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote».
Art. 23.
1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Art. 24.
1. L’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Risposte e rettifiche). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
6. Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l’ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Art. 25.
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all’articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.»;
b) all’articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: «Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;
c) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordinanza di cui al comma 1 per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
Art. 26.
1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.»;
c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 27.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) l’inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l’onore o la riservatezza dei predetti;
h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1, 2 e 3, e 293, comma 3;
h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
Art. 28.
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 240 e il comma 1-bis dell’articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.
3. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.
4. L’articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
Art. 29.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell’udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, pari a 820.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Voto (n. 20) della regione Valle d’Aosta
Approvato nella seduta dell’11 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
Premesso che:
il Parlamento, con un discutibile ricorso alla fiducia alla Camera dei deputati, si sta occupando della delicata materia delle intercettazioni telefoniche;
esiste oggi una generale consapevolezza di fenomeni di eccessi ed abusi nell’utilizzazione di questo strumento, spesso con la pubblicazione ingiustificata sui giornali di trascrizioni in violazione di princìpi di privacy dei cittadini;
tenuto conto di queste preoccupazioni, pur nella necessità di avere in materia una legislazione migliore,
invita il Parlamento a:
mantenere il ricorso alle intercettazioni telefoniche per reati di particolari gravità, particolarmente in ordine a delitti contro la libertà e la sicurezza personale, la pubblica amministrazione e il patrimonio;
evitare l’introduzione nel nostro ordinamento di limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e di sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti e editori,
impegna il Presidente del Consiglio regionale a trasmettere la presente mozione ai Presidenti delle due Camere.
Voto (n. 21) della regione Piemonte
Approvato nella seduta del 6 ottobre 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Preso atto che il testo attuale del disegno di legge Alfano, così come approvato dalla Camera, priva la magistratura di uno degli strumenti più efficaci per la lotta e la repressione del crimine e riduce pesantemente il diritto costituzionalmente garantito dei cittadini di essere informati in modo compiuto, completo e tempestivo;
considerato altresì che il diritto dei cittaddini al rispetto della propria immagine e della propria privacy va garantito come misure mirate a sanzionare i singoli abusi eventualmente commessi, oltre che rafforzando gli strumenti della deontologia professionale a disposizione dell’Ordine dei giornalisti,
impegna la Presidente della Giunta regionale:
ad attivarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, affinché in Senato venga profondamente modificato il testo licenziato dalla Camera dei Deputati, evitando così l’introduzione nel nostro ordinamento di limitazioni al diritto-dovere di cronaca e di sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori, oltre che di una normativa che, se approvata, inciderà gravemente sulla capacità di magistratura e forze dell’ordine di prevenire e punire i reati.
PETIZIONE N. 848
Presentata dal signor
Alessandro Rocchi
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Il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede norme in materia di intercettazioni al fine di salvaguardare la privacy dei cittadini e, al contempo, di garantire una adeguato contrasto alla criminalità.
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