Testo DDL 2171
Atto a cui si riferisce:
S.2171 [Ddl salva Grecia] Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro
- Frontespizio
- RELAZIONE
- RELAZIONE TECNICA
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2010.
- ALTRO
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2171
|
Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 2171
|
|
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2010 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67,
|
Onorevoli Senatori. – In relazione al progressivo deterioramento delle condizioni finanziarie della Grecia, gli Stati membri della zona euro, attraverso una «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010, hanno espresso la comune volontà «di intraprendere un’azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell’insieme della zona euro». E a tal fine hanno manifestato la disponibilità a contribuire a prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all’unanimità, in subordine a una stretta condizionalità e sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea».
Il concreto meccanismo di questo sistema di sostegno finanziario coordinato è stato determinato attraverso due successive decisioni dei Ministri delle finanze della zona euro (riuniti nel comitato denominato «Eurogruppo» ai sensi del protocollo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), assunte rispettivamente l’11 aprile e il 2 maggio 2010, anche su parere concorde della Commissione europea e della Banca Centrale Europea.
In particolare, a seguito della richiesta ufficiale pervenuta dalla Grecia a causa dell’aggravarsi della crisi, con la decisione del 2 maggio l’Eurogruppo ha concordato all’unanimità di attivare un programma triennale – coordinato dalla Commissione europea e pienamente conforme al Trattato sull’Unione europea – di prestiti bilaterali alla Grecia da parte degli Stati membri della zona euro, da erogare sulla base delle condizioni economiche definite nella precedente decisione dell’11 aprile e ulteriormente dettagliate in un accordo che verrà stipulato tra la Grecia e la Commissione europea in rappresentanza degli Stati membri. Secondo quanto deciso dall’Eurogruppo l’importo complessivo dei prestiti su base triennale ammonterà a 80 miliardi di euro, di cui 30 erogabili nel primo anno del programma. Il programma si accompagnerà ad un analogo meccanismo di sostegno finanziario da parte del Fondo monetario internazionale, per un ulteriore ammontare di 30 miliardi di euro, e sarà subordinato al rispetto da parte della Grecia di una serie di condizioni e parametri nella conduzione della propria politica economica. Tali condizioni e parametri sono stati oggetto di negoziazione tra la Grecia, da un lato, e la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario, dall’altro, e saranno oggetto di una decisione di ratifica da parte del Consiglio dei ministri delle finanze dell’Unione europea ai sensi degli articoli 126 e 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e di un apposito accordo (cosiddetto «memorandum of understanding») da stipulare tra la Grecia e la Commissione europea in qualità di rappresentante degli Stati membri della zona euro. In dette decisioni dell’Eurogruppo gli Stati membri si sono peraltro impegnati ad adottare con urgenza i provvedimenti normativi necessari per dare esecuzione ai prestiti in favore della Grecia, specificando in particolare che il primo esborso dovrà avvenire entro il termine del 19 maggio 2010, data di scadenza di una significativa emissione di titoli obbligazionari della Grecia.
Per dare attuazione alle suddette decisioni dei Capi di Stato e di Governo e dell’Eurogruppo – assunte in conformità con il Trattato sull’Unione europea al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli Stati e in linea con i princìpi di coesione economica e di solidarietà tra gli Stati membri sanciti dall’articolo 3 dello stesso Trattato – si pone l’esigenza di un intervento normativo straordinario e di urgenza che disciplini la procedura che, anche mediante le opportune deroghe alle norme ordinarie di contabilità di Stato, consenta con la rapidità richiesta dall’Eurogruppo l’erogazione da parte dell’Italia dei prestiti da accordare alla Grecia, sia in relazione alla prima scadenza sia per quanto riguarda gli esborsi che si renderanno necessari successivamente.
L’articolo 1 del decreto-legge definisce pertanto l’ambito di applicazione del provvedimento stesso, specificando che esso riguarda i prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell’ambito del programma triennale attuativo delle decisioni dei Capi di Stato e di Governo e dell’Eurogruppo sopra richiamate e dei conseguenti accordi che verranno conclusi in forma provvisoriamente esecutiva tra gli Stati membri della zona euro, e tra questi ultimi e la Grecia, in conformità con le suddette decisioni.
L’articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti, prevedendo al primo comma che questi vengano disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e sulla base di condizioni determinate in conformità con le decisioni dei Capi di Stato e di Governo e dell’Eurogruppo già richiamate, per un importo massimo complessivo e potenziale di quattordici miliardi e ottocento milioni nell’intero corso dei tre anni del programma di sostegno. Tale importo massimo corrisponde alla quota massima di possibili prestiti di pertinenza dell’Italia rispetto al totale di 80 miliardi di euro che gli Stati membri si sono impegnati collettivamente a erogare. Il secondo comma dell’articolo 2 regola le modalità di costituzione della provvista finanziaria per i suddetti prestiti, prevedendo che le relative risorse siano reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il terzo comma dell’articolo 2 predispone una procedura straordinaria di erogazione attivabile nei casi in cui la tempistica richiesta dalle ordinarie procedure di pagamento non consenta di soddisfare le esigenze di urgenza e i conseguenti ristretti termini contenuti nella richiesta di prestito a favore della Grecia. In tali casi i suddetti decreti del Ministro dell’economia e delle finanze possono consentire il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione dell’operazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, deve comunque essere effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
L’articolo 3 individua i capitoli di entrata del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia a fronte dei prestiti in considerazione.
L’articolo 4 regola la tempistica con cui i decreti del Ministro dell’economie e delle finanze sono comunicati alla Corte dei conti e al Parlamento. A quest’ultimo il Ministro riferisce in seguito all’erogazione di ciascun prestito alla Grecia.
L’articolo 5 disciplina le modalità di entrata in vigore del decreto.
L’operazione finanziaria proposta tiene conto del programma triennale di sostegno finanziario (intercreditor agreement) mediante prestiti bilaterali agli Stati membri (in particolare alla Grecia), definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell’Unione europea facenti parte dell’area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell’Eurogruppo adottate l’11 aprile e il 2 maggio 2010.
A tal fine, è prevista l’erogazione da parte dell’Italia di prestiti in favore dei suddetti Stati, sino al limite massimo complessivo di 14 miliardi e 800 milioni di euro nei tre anni del citato programma (la cui decorrenza non è correlata ad anni solari ma alla partenza del programma).
L’ammontare del suddetto contributo è determinato applicando il parametro del 18,42 per cento della somma di 80 miliardi di euro che rappresenta il tetto complessivo dell’accordo.
La suddetta percentuale è stata determinata sulla base della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca centrale europea.
Le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito saranno reperite mediante le emissioni di titoli di Stato, aggiuntive rispetto a quelle previste nei documenti di finanza pubblica per il triennio medesimo. Di conseguenza, tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria.
Tenuto conto dell’urgenza dell’attivazione del prestito, è altresì previsto che, qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure, può essere autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione potrà effettuarsi con l’emissione di ordini di pagamento su un pertinente capitolo di spesa.
Il tasso di interesse dei prestiti in favore della Grecia, pagato trimestralmente (il 15 marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno) sarà pari al tasso EURIBOR a tre mesi incrementato di 300 punti base (3 per cento) nei primi tre anni e di 400 punti base a partire dal quarto anno. A tale interesse si aggiunge una commissione di 50 punti base, che sarà dedotta anticipatamente dall’ammontare di ciascuna rata di prestito.
Prendendo come tasso EURIBOR di riferimento quello attualmente vigente pari allo 0,65 per cento, l’interesse annuo pagato trimestralmente dalla Grecia risulterebbe pari al 4,15 per cento nei primi 3 anni e 5,15 per i periodi successivi. Tali tassi sono superiori rispetto all’attuale costo di provvista del Tesoro italiano, che nel primo quadrimestre del 2010 è complessivamente stato inferiore al 2 per cento.
Di conseguenza gli interessi attivi sul prestito saranno ampiamente superiori a quelli corrisposti sul debito emesso per ricostituire la liquidità cui si attingerà, in prima battuta, attraverso le anticipazioni di tesoreria.
È previsto il versamento in entrata degli interessi attivi e la successiva riassegnazione su appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di debito pubblico.
I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito saranno versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2010.
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;
Visto il Trattato sull’Unione europea, e in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea in base al quale l’Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare il protocollo n. 14 relativo all’Eurogruppo;
Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;
Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati membri della zona euro hanno espresso «la volontà di intraprendere un’azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell’insieme della zona euro» ed a tale fine hanno manifestato la disponibilità a contribuire a prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all’unanimità, in subordine a una stretta condizionalità e sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea»;
Considerato che l’11 aprile 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di sostegno finanziario che verrà dato alla Grecia, se necessario, al fine di garantire la stabilità finanziaria dell’area euro nel suo complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto sostegno con la massima rapidità;
Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo, preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno all’unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo le modalità decise nella citata dichiarazione dell’11 aprile 2010, per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno altresì convenuto che l’erogazione del primo prestito debba avvenire prima della scadenza del 19 maggio 2010;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all’azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell’Unione europea facenti parte dell’area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell’Eurogruppo adottate l’11 aprile e il 2 maggio 2010.
1. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all’articolo 1 l’erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell’area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell’articolo 1.
2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all’articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all’erogazione dei prestiti nei termini concordati, in conformità alle deliberazioni di cui all’articolo 1, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che dispongono l’erogazione dei prestiti in favore della Grecia autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all’articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
1. I decreti di cui all’articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall’adozione. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all’articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi – Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
torna su


