• Testo DDL 354

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Atto a cui si riferisce:
S.354 Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 354


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 354
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, GHIGO, BATTAGLIA, BETTAMIO, CARRARA, NESSA, VICARI, COSTA, AMATO e SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

 

Onorevoli Senatori. – La lingua italiana conta 57 milioni di parlanti, più della Francia e della Gran Bretagna, con un bacino potenziale di utenza valutato intorno ai 120 milioni di persone. È tra le lingue comprimarie dell’Unione europea (nel 1980 un’inchiesta condotta dalla stampa francese le assegnava il terzo posto come possibile «lingua europea»), ed una delle lingue ufficiali della Confederazione elvetica. È conosciuta e parlata in molti paesi del Mediterraneo ed inoltre è una grande lingua di cultura. L’arte, l’opera lirica e, in tempi più recenti, la moda e il cinema, hanno parlato italiano al mondo, senza contare l’Umanesimo e il Rinascimento, conosciuti e studiati dappertutto.

    La lingua è un «bene culturale» non meno importante delle pinacoteche, anche se non può essere rinchiusa in un museo, e come tale va difesa e promossa, così come hanno fatto e fanno molti paesi europei ed extraeuropei.
    Ma la lingua è anche un bene sociale, che va difeso dall’infiltrazione di tutte quelle espressioni incongrue e disorientanti per i più, che non provengono unicamente dall’adozione indiscriminata di parole straniere, ma anche da neologismi incomprensibili ed accentuazioni vernacolari.
    Ciò è tanto più necessario nel nostro paese, dove, per cause antiche e recenti, manca un modello di lingua in cui tutti possano riconoscersi salvando le dinamiche linguistiche regionali, ma senza che «i cambiamenti sperimentati dalla lingua nel suo costante adattamento alle esigenze dei parlanti spezzino la sua fondamentale unità» (cfr. Norma statutaria della Real Academia Española de la Lengua).
    In un recente seminario sulla qualità del processo legislativo si è parlato addirittura di una «sindrome di smarrimento» che colpisce i destinatari di certe disposizioni giuridiche e amministrative a causa della loro formulazione nebulosa e contorta, che oltretutto ne impedisce anche una corretta applicazione. È una sindrome di cui dovrebbero tener conto politici e giuristi per recuperare l’attenzione di quell’italiano «smarrito» per il quale oggi risulta difficile anche aprire un giornale.
    Gli stessi telegiornali, che in Gran Bretagna sono stati uno dei mezzi di diffusione dello standard nazionale, il cosiddetto BBC English, sono divenuti nell’ultimo decennio il veicolo di un uso asfittico, frettoloso e non di rado distorto della lingua.
    Globalizzazione e rivoluzione informatica sono occasioni per ridisegnare il profilo dell’italiano, non per annunciarne, o auspicarne, la fine come fanno i soliti profeti di sventure.
    Il nostro è l’unico paese la cui lingua ufficiale non è dichiarata neppure dalla Costituzione, l’unico che fa poco o nulla per la propria voce; ancor meno di ciò che per la lingua italiana fa la Svizzera.
    Per contrastare lo scadimento della nostra lingua con la sua conseguente perdita di prestigio in ambito europeo e internazionale ed anche in considerazione delle iniziative assunte dagli altri paesi dell’Unione europea, è urgente dare al nostro paese una rappresentanza linguistica ufficiale in ambito nazionale e comunitario mediante un apposito organismo, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).
    Il disegno di legge si compone di due articoli.
    L’articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI) e ne disciplina la sua composizione
    L’articolo 2 precisa i compiti e le finalità del Consiglio: uniformarsi ad un modello di lingua in cui tutti possano riconoscersi, indicare espressioni linguistiche semplici da usare nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e private, favorire l’uso della «buona lingua» e l’italofonia, promuovere l’arricchimento della lingua e valorizzare l’italiano nel mondo (l’italiano è una grande lingua di cultura e rappresenta, con il latino, uno dei pilastri della cultura umanistica studiata in tutto il mondo); valorizzare anche i dialetti e le aree che essi rappresentano nell’ambito di tradizioni regionali tipicamente italiane, specie in un momento in cui ogni regione dovrà avere la possibilità di esprimersi in una dinamica linguistica adeguata alle esigenze locali, affinchè sia in condizione di offrire il massimo delle sue potenzialità; promuovere l’insegnamento delle lingue straniere in chiave di diversità culturale, e non di ibridazione, allo scopo di acquisire le conoscenze interlinguistiche necessarie per la costruzione dell’Europa.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).

    2. Il CSLI è composto da:

        a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

        b) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
        c) il Ministro per i beni e le attività culturali;
        d) il Ministro degli affari esteri;
        e) il Ministro per gli italiani nel mondo;
        f) il Ministro delle comunicazioni;
        g) un Segretario nominato dal Presidente;
        h) cinque membri designati, rispettivamente, dall’Accademia della Crusca, dalla Società Dante Alighieri, dall’Accademia dei Lincei, dalle Università per stranieri, dall’Istituto della Enciclopedia italiana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il CSLI può essere integrato con altri membri in rappresentanza dei comitati scientifici costituiti ai sensi del comma 4 e di altre organizzazioni culturali italiane e straniere espressione di comunità italofone o di origine italiana. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito lo stesso CSLI.

    3. I componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), possono essere sostituiti da un rispettivo delegato.

    4. Il CSLI si avvale di comitati scientifici, permanenti o costituiti per specifici progetti, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
    5. Per la partecipazione alle attività del CSLI non sono dovuti emolumenti né indennità.
    6. Il supporto tecnico e di segreteria per le attività del CSLI è assicurato dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi.

Art. 2.

(Finalità e compiti)

    1. Il CSLI sovrintende, nell’ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana in Italia e all’estero, anche nell’ambito della più generale promozione della cultura nazionale, e collabora con istituzioni pubbliche e private che abbiano analoghe finalità.

    2. Il CSLI formula le sue proposte al Governo, indica le modalità d’intervento e dà il proprio parere sulle questioni inerenti all’italofonia, redigendo un rapporto annuale sullo stato della lingua italiana.
    3. Il CSLI svolge i seguenti compiti:

        a) indicare espressioni linguistiche semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, di cui consigliare l’uso alle amministrazioni pubbliche e private, formulando proposte operative per rendere più agevole e rapida la comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;

        b) favorire l’uso corretto della lingua italiana e l’italofonia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità con iniziative e incentivi, secondo modalità definite dai Ministri competenti;
        c) promuovere l’arricchimento della lingua italiana con lo scopo primario di rendere disponibili nuovi termini, idonei ad esprimere i fenomeni della società contemporanea, favorendo l’uso della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
        d) promuovere e sviluppare l’insegnamento della lingua italiana all’estero, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura italiana nel mondo;
        e) promuovere l’uso ufficiale della lingua italiana nell’ambito delle istituzioni europee e internazionali;
        f) valorizzare i dialetti, che costituiscono un patrimonio storico e culturale dell’Italia e dei relativi territori, quale espressione delle tradizioni regionali italiane;
        g) promuovere l’insegnamento delle lingue straniere, quali fattori di diversità culturale e non di ibridazione, anche allo scopo di favorire le conoscenze linguistiche necessarie per la costruzione dell’Unione europea;
         h) fornire agli operatori culturali, in particolare agli operatori scolastici, indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana.

    4. La competenza della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per quanto attiene la diffusione della lingua italiana, è vincolata al parere del CSLI. La Segreteria del CSLI garantisce i rapporti tra il Consiglio stesso e la suddetta Commissione.


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